Regolamenti interni
Norme transitorie e finali
Norme transitorie e finali con decorrenza 26 settembre 1988
Art. 99
- I consiglieri Capi Servizio in servizio al 26 settembre 1988 mantengono ad esaurimento tale qualifica, con relativo stato giuridico ed economico, e fanno parte del Consiglio dei Capi Servizio anche se sono posti a capo di un ufficio. Essi possono anche essere investiti di incarichi individuali in riferimento a particolari esigenze operative dell'Amministrazione.
- Nel corso della progressiva attuazione della presente disciplina, potrà essere eccezionalmente conferita, per comprovate esigenze dell'Amministrazione, la reggenza di uffici appartenenti ai Servizi a consiglieri parlamentari che abbiano superato da almeno due anni la prima verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57.
- L'unificazione dei servizi di Stenografia, ai sensi dell'articolo 31, avverrà entro il termine di tre anni.