Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
Art. 57
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(Verifiche di professionalità) (54)
- La verifica di incremento di professionalità per i consiglieri parlamentari con almeno tre anni effettivi complessivamente trascorsi nel livello ha ad oggetto le risultanze di:
- un elaborato, redatto dal dipendente, sulla partecipazione a un corso di aggiornamento professionale indetto ai sensi dell'articolo 60, comma 2, lettera b);
- una relazione, redatta dal dipendente, su un argomento da lui scelto e approvato dalla commissione di cui al comma 9, vertente sull'esperienza professionale dallo stesso maturata.
- Il giudizio di idoneità, di cui al comma 9, tiene conto del rapporto di valutazione di cui all'articolo 59 sull'attività svolta dal candidato.
- Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 ha luogo la verifica di incremento di professionalità per i documentaristi, i documentaristi bibliotecari, i tecnici e i ragionieri dopo tre anni di anzianità nella qualifica.
- La verifica di incremento di professionalità per i consiglieri parlamentari aventi almeno nove anni effettivi complessivamente trascorsi nel livello e che abbiano già superato la verifica di cui ai commi 1 e 2, si attua attraverso un colloquio avente ad oggetto:
- le risultanze della partecipazione a un corso di aggiornamento professionale indetto ai sensi dell'articolo 60, comma 2, lettera b), integrato da rapporti e scambi con organizzazioni esterne, ai sensi del comma 2 dell'articolo 61, disposti in conformità alle esigenze funzionali dell'Amministrazione;
- una relazione, redatta dal dipendente, su un argomento da lui scelto e approvato dalla commissione di cui al comma 9, vertente sulla sua preparazione professionale complessiva, con specifico riferimento all'esperienza da lui acquisita.
- Il giudizio di idoneità, di cui al comma 9, tiene conto del rapporto di valutazione di cui all'articolo 59 sull'attività svolta dal candidato.
- Le relazioni di cui ai commi 1 e 4 sono depositate, quindici giorni prima del loro esame da parte della commissione di cui al comma 9, presso il Servizio del Personale.
- L'Amministrazione è tenuta a curare la pubblicazione delle relazioni dei candidati risultati idonei.
- Con le stesse modalità ha luogo la verifica di incremento di professionalità per i documentaristi, i documentaristi bibliotecari, i tecnici e i ragionieri, dopo tredici anni di anzianità nella qualifica.
- Le verifiche di cui ai commi da 1 a 8 si concludono con un giudizio di idoneità espresso, senza graduatoria, da una commissione nominata dal Presidente della Camera all'inizio di ogni legislatura. La commissione è presieduta dal Presidente della Camera o da un Vicepresidente da lui delegato ed è composta dai deputati Questori, dal Segretario generale, dai Vicesegretari generali e dal consigliere Capo del Servizio del Personale.
- All'inizio di ogni legislatura viene stabilito, mediante sorteggio, l'ordine secondo il quale le organizzazioni sindacali del personale della Camera hanno, a rotazione, la facoltà di designare dipendenti chiamati ad assistere ai lavori della commissione. In ogni sessione di verifica, la facoltà di designazione è attribuita a due organizzazioni sindacali per ciascun livello funzionale-retributivo a cui appartengono i candidati interessati alle verifiche. Ciascuna delle due organizzazioni sindacali designa un dipendente, il quale deve appartenere ad un livello funzionale-retributivo non inferiore a quello dei candidati. I dipendenti designati possono chiedere di far mettere a verbale le proprie osservazioni.
- Il consigliere Capo del Servizio del Personale assolve le funzioni di Segretario della commissione, la quale riferisce per le deliberazioni definitive all'Ufficio di Presidenza.
Note:
(54) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'articolo 12 del Sistema di valutazione dei dipendenti della Camera dei deputati, allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022. Con riferimento agli istituti per la cui applicazione è richiesto il superamento della verifica di professionalità, fermo restando quanto previsto dal sistema di valutazione, il predetto requisito si intende sostituito dall'anzianità già prescritta per poter sostenere la verifica stessa.