Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo IV - Sospensione e cessazione del rapporto d'impiego
Art. 88
.
(Collocamento a riposo)
1. Tutti i dipendenti della Camera sono collocati a riposo al compimento del sessantaseiesimo anno di età, con decorrenza dal 1° gennaio, dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre rispettivamente successivi alla data del compimento della predetta età (72),
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il requisito anagrafico previsto al comma 1 è elevato a sessantasette anni (73).
2. Il computo del servizio, i modi del collocamento a riposo e il trattamento di quiescenza dei dipendenti, nonché quello di riversibilità, sono stabiliti dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale approvato dall'Ufficio di Presidenza..
3. La Camera dei deputati provvede direttamente alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità relative.
(72) Cfr. nota al comma 1-bis.
(73) Il comma 1 e il comma 1-bis sono stati, rispettivamente, modificato e introdotto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 178 del 30 gennaio 2012, resa esecutiva con D.P. n. 1753 del 30 gennaio 2012. La medesima deliberazione, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 15 marzo 2012, resa esecutiva con D.P. n. 1831 del 15 marzo 2012, ha disposto che, in deroga a quanto previsto dai predetti commi, i dipendenti che alla data del 30 gennaio 2012 hanno già maturato i requisiti per l'accesso alla pensione sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio rispettivamente successivi alla data del compimento della predetta età, fatta salva la possibilità di ritardare il collocamento a riposo, per motivate esigenze di funzionalità dell'Amministrazione e con il consenso del dipendente interessato, per un periodo massimo di un anno, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale.