Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo IV - Sospensione e cessazione del rapporto d'impiego
Art. 88
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(Collocamento a riposo)
1. Tutti i dipendenti della Camera sono collocati a riposo al compimento del sessantaseiesimo anno di età, con decorrenza dal 1° gennaio, dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre rispettivamente successivi alla data del compimento della predetta età (83),
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il requisito anagrafico previsto al comma 1 è elevato a sessantasette anni (84).
2. Il computo del servizio, i modi del collocamento a riposo e il trattamento di quiescenza dei dipendenti, nonché quello di riversibilità, sono stabiliti dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale approvato dall'Ufficio di Presidenza..
3. La Camera dei deputati provvede direttamente alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità relative.
(83) Cfr. nota al comma 1-bis.
(84) Il comma 1 e il comma 1-bis sono stati, rispettivamente, modificato e introdotto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 178 del 30 gennaio 2012, resa esecutiva con D.P. n. 1753 del 30 gennaio 2012.