Norme finali e transitorie
  • 1. Il Collegio d'appello di cui all'articolo 6, comma 1-ter, per la XVI legislatura è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009.
  • 2. I ricorsi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza alla data della nomina del Collegio d'appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio medesimo, se per essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di discussione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo.
  • 3. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  • 4. Le modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009 entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.