Ambito e limiti di ammissibilità dei ricorsi
  • 1. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 possono essere proposti per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge o di regolamento.
  • 2. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 l'esame dei ricorsi si estende al merito. I provvedimenti degli Organi della Camera aventi contenuto di atto politico o di alta amministrazione, quelli riguardanti le nomine a scelta e le assegnazioni e trasferimenti ai vari Servizi ed uffici di competenza del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Questori e del Segretario generale sono impugnabili solo per incompetenza o violazione di legge o regolamento.