Commissione giurisdizionale per il personale
  • 1. È istituita la Commissione giurisdizionale per il personale, con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi di cui all'articolo 1.
  • 2. La Commissione è nominata, entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Camera, ed è composta di sei membri scelti, mediante sorteggio, da un elenco di deputati in carica in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo formato sulla base di liste di venti deputati designati rispettivamente dal Presidente della Camera, dal Segretario generale nonché, d'intesa fra loro, dalle Organizzazioni sindacali costituite ai sensi dell'articolo 73 del regolamento dei Servizi e del personale ovvero, in mancanza di accordo, indicati in ragione di due da ciascuna delle stesse Organizzazioni sindacali. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte della Commissione giurisdizionale. L'incarico di componente della Commissione giurisdizionale è incompatibile con quello di membro del Governo e di componente del Consiglio di giurisdizione di cui all'articolo 2 del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti.
  • 3. Il Presidente della Commissione è designato dal Presidente della Camera tra i componenti della Commissione. La Commissione elegge nel proprio seno il Vicepresidente.
  • 4. All'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, si procede alla formazione dell'elenco di cui al comma 2 e al sorteggio dei sei deputati che entrano a far parte della Commissione, nonché dei nominativi di tre membri supplenti. I membri supplenti subentrano nella Commissione, in ordine di estrazione, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; in tale caso si procede al sorteggio di un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, invece, il membro supplente sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione.
  • 5. (Abrogato).
  • 6. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo debbono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in materie giuridiche; avvocato; avvocato dello Stato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, anche a riposo.
  • 7. La Commissione si articola in due sezioni di tre componenti. Alla prima sono affidati i procedimenti ordinari; alla seconda è affidato l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 5, comma 9-bis, e all'articolo 6-quater, nonché l'esame delle domande di cui all'articolo 9, comma 2. In vista di ciascuna udienza delle sezioni, il Presidente forma i rispettivi collegi comprendendovi il Presidente o il Vicepresidente e impiegando a rotazione in ciascuna sezione tutti i membri della Commissione. Ove la trattazione di un procedimento non si esaurisca in una sola udienza, il seguito si svolge davanti al medesimo collegio. Le decisioni di ciascuna sezione sono deliberate a maggioranza, con il voto espresso di tutti i componenti del collegio.
  • 8. La segreteria della Commissione è tenuta da funzionari ed impiegati designati dal Segretario generale.