Decisione del ricorso da parte della Commissione giurisdizionale
  • 1. Compiuta l'istruttoria del procedimento, il Presidente convoca con proprio decreto la Commissione.
  • 2. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione, il decreto è comunicato dalla Segreteria della Commissione alle parti.
  • 3. Avanti alla Commissione giurisdizionale, l'Amministrazione è rappresentata dal consigliere Capo Servizio del Personale o da un consigliere da lui delegato, con l'eventuale assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati. Il ricorrente può comparire personalmente ovvero farsi rappresentare da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato; comparendo personalmente il ricorrente può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato.
  • 4. Le parti possono comunque farsi assistere da un patrocinante iscritto all'albo degli avvocati.
  • 5. Alle udienze della Commissione sono ammesse, con diritto di interloquire, soltanto le parti che vi abbiano fatto richiesta. Il Presidente della Commissione può disporre, su richiesta di parte, la pubblicità dell'udienza.
  • 6. Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni dedotte dalle parti, senza formulare proposte, le parti presenti o i loro mandatari possono svolgere i motivi delle rispettive conclusioni.
  • 7. La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un'unica udienza, salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente della Commissione, il quale può altresì adottare i provvedimenti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 4.
  • 8. La Commissione, ove accolga il ricorso, annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato, ovvero procede alla sua riforma totale o parziale nei casi in cui sia competente a decidere anche sul merito.
  • 9. La sentenza, che deve essere adottata entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, è motivata ed è depositata presso la segreteria, che ne effettua la comunicazione alle parti e al Segretario generale entro dieci giorni dalla data del deposito. Dell'esito del ricorso la segreteria dà immediata comunicazione alle parti. Delle sentenze è redatto il massimario, da pubblicare in apposito bollettino.
  • 9-bis. I ricorsi avverso i provvedimenti che danno esecuzione a sentenze definitive, ovvero i cui effetti non siano sospesi, sono esaminati secondo l'ordine di un apposito ruolo.
  • 10. La segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale conserva tutti gli atti della Commissione. Chiunque può consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie è omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 possono altresì consultare presso la segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale il ruolo generale dei ricorsi presso gli Organi di tutela giurisdizionale.