Regolamenti interni
Art.6
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Impugnazione delle decisioni della Commissione giurisdizionale avanti al Collegio d'appello
- 1. Avverso le sentenze della Commissione giurisdizionale è ammessa impugnazione al Collegio d'appello, che giudica in via definitiva la controversia.
- 1-bis. L'impugnazione non sospende di diritto gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto d'impugnazione, ha facoltà di presentare al Collegio d'appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.
- 1-ter. Il Collegio d'appello è nominato, entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto, prima delle nomine di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento e di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti. Esso è composto da cinque deputati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 6, del presente regolamento. Allo stesso modo sono nominati tre membri supplenti, che subentrano nel Collegio, in ordine di nomina, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; ricorrendo tale ipotesi, viene nominato un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, il membro supplente sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Collegio d'appello. L'incarico di componente del Collegio d'appello è incompatibile con quelli di membro del Governo, della Commissione giurisdizionale per il personale e del Consiglio di giurisdizione.
- 1-quater. Il Presidente del Collegio d'appello è nominato dal Presidente della Camera.