Regolamenti interni
Art.8
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Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera o di aggiornamento dei suoi lavori
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Tutti i termini relativi all'attività della Commissione giurisdizionale e del Collegio d'appello sono sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo.