Modalità delle notificazioni

  • 1. Ferma restando l'applicabilità delle norme richiamate dall'articolo 9, comma 1, le notificazioni a cura della Segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale sono eseguite anche mediante consegna in busta chiusa della copia conforme all'originale nelle mani proprie del destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero anche a mezzo del servizio postale mediante spedizione in busta chiusa della copia conforme all'originale in forma di raccomandata con avviso di ricevimento inviato presso il domicilio eletto dalla parte o presso la sua residenza anagrafica.