Regolamenti interni
Art.9
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Norme procedurali applicabili
- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme relative ai procedimenti di competenza dei tribunali amministrativi regionali per ciò che riguarda i giudizi avanti la Commissione giurisdizionale per il personale, mentre per quelli in sede di appello avverso le decisioni di detta Commissione valgono le norme relative ai procedimenti davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, escluse, nel primo caso, la disposizione dell'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e, nel secondo, quella di cui all'articolo 68, primo comma, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
- 2. Quando dai provvedimenti impugnati in primo grado sia per derivare agli interessati un pregiudizio grave e non riparabile con la decisione di merito, la Commissione giurisdizionale, su istanza del ricorrente ed udite le parti, può adottare le misure cautelari opportune con ordinanza, con la quale fissa per la discussione del ricorso una seduta, anche straordinaria, non successiva a quaranta giorni. Dell'ordinanza viene data immediata comunicazione alle parti.