Norme essenziali
Parte seconda - Procedimento Legislativo
Capo XVII - Dell' Esame in Assemblea
Art. 88 (*)
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- Nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato secondo principi di concisione, essenzialità e chiarezza e recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l’ordine del giorno sia sottoscritto da un presidente di Gruppo.
- Una volta concluso l’esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all’accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l’ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l’accoglimento dell’ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, favorevole o contrario. È in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.
- Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 16 ottobre 2024.
Testo del 1971 | Modificato il 26.06.86 | Modificato il 16.10.24 |
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1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di 20 minuti, ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. | 1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. | 1. Nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato secondo principi di concisione, essenzialità e chiarezza e recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l’ordine del giorno sia sottoscritto da un presidente di Gruppo. |
2. Una volta concluso l’esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all’accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l’ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l’accoglimento dell’ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, favorevole o contrario. È in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate. | ||
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. | 2. Identico | 3. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. |