Disciplina attuativa dell’articolo 109, comma 1, del Regolamento in materia di petizioni
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La Giunta per il Regolamento,
visti: l’art. 50 della Costituzione, che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità; l’art. 33, comma 2, del Regolamento, che disciplina il regime di pubblicità delle petizioni, stabilendo che un Segretario legga all’Assemblea il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione; l’art. 109 del Regolamento, che fissa la disciplina per l’esame da parte delle Commissioni delle petizioni pervenute alla Camera ed in particolare il comma 1, come modificato nella seduta dell’Assemblea del 16 ottobre 2024, che ha previsto la possibilità di presentare petizioni anche in formato elettronico secondo modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento;
considerato che la modalità di presentazione in formato elettronico delle petizioni si aggiunge a quelle già riconosciute, pure in difetto di una disciplina espressa, dalla prassi consolidata, le quali consentono a ciascun cittadino di inoltrare petizioni alla Camera in formato cartaceo o via email, allegando copia di un documento di identità, analogamente a quanto avviene al Senato;
rilevato che l’aggiornamento delle modalità di presentazione delle petizioni ora espressamente sancito dalla disposizione regolamentare e la conseguente disciplina della loro presentazione con questa modalità, rimessa alla Giunta per il Regolamento, non solo risponde alla necessità di un aggiornamento tecnologico, ma rende altresì possibile una migliore interrelazione tra cittadini e Istituzione parlamentare;
ricordato che già nella passata legislatura era stata svolta un’istruttoria in ordine alla realizzabilità di una piattaforma sul sito internet della Camera per consentire la presentazione, la pubblicazione e la sottoscrizione on line delle petizioni e che in seno alla Giunta per il Regolamento era stata formulata un’ipotesi di disciplina del suo impiego e che tale modalità si conferma la più idonea ed avanzata sotto il profilo tecnologico per consentire la presentazione di petizioni nella forma tecnologicamente più evoluta garantendo al contempo la certezza dell’identità dei sottoscrittori;
ritenuto necessario disciplinare in modo coerente con la vigente prassi l’impiego delle modalità elettroniche per la presentazione delle petizioni da parte dei cittadini;
giudicato necessario, altresì, esplicitare le regole che presiedono all’esercizio del diritto di petizione in modo conforme alle previsioni costituzionali di cui all’art. 50 della Costituzione e ai principi dell’ordinamento parlamentare desumibili in particolare dall’art. 33, comma 1, che statuisce che non si dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti, e dall’art. 139-bis del Regolamento, che stabilisce che il Presidente valuta l’ammissibilità degli atti di iniziativa parlamentare con riguardo, tra l’altro, alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni;
visti i tempi necessari per la piena realizzazione e attivazione sul piano tecnico della nuova procedura e fermo restando comunque la piena applicabilità, nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina, della parte di tale disciplina che riveste carattere meramente ricognitivo di principi e procedure consolidati e costantemente applicati;
considerato che l’art. 33, comma 2, del Regolamento prevede che della presentazione delle petizioni, una volta verificata dal Presidente della Camera la loro riconducibilità allo strumento di cui all’art. 50 della Costituzione, sia dato annuncio, in forma di sunto, all’Assemblea da parte di un deputato Segretario di presidenza; la ratio di tale previsione è quella di dare pubblicità alla presentazione delle petizioni e, in tal senso, al fine di assicurarne la sua piena realizzazione, evitando appesantimenti nello svolgimento delle fasi iniziali delle sedute, si manifesta l’esigenza di un’interpretazione evolutiva della norma regolamentare, che consenta di dare l’annuncio in questione attraverso la pubblicazione dello stesso nell’Allegato A al resoconto della seduta della Assemblea;
delibera quanto segue:
1. Tutti i cittadini possono presentare petizioni alla Camera attraverso l’apposita piattaforma on line disponibile sul sito internet della Camera dei deputati, con accesso mediante credenziali SPID o carta d’identità elettronica. Il Presidente della Camera verifica la riconducibilità allo strumento di cui all’art. 50 della Costituzione delle petizioni presentate, di cui è dato annuncio all’Assemblea in forma di sunto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, mediante pubblicazione nell’Allegato A al resoconto della seduta della Assemblea. Ove necessario, ai fini della ricevibilità delle petizioni sulla piattaforma, il Presidente della Camera potrà fissare un limite di parole.
2. Non possono essere riconosciuti come petizioni ai sensi dell’art. 50 della Costituzione, in qualunque forma essi siano presentati, e devono essere dichiarati inammissibili, oltre che i documenti che provengano da stranieri, quelli che:
a) si limitano ad esporre unicamente una vicenda personale, priva di consequenziale richiesta di intervento di portata generale da parte delle Camere, o sono diretti a esprimere mere valutazioni o considerazioni di varia natura su fatti della vita civile o politica;
b) formulano richieste così confuse da non riuscire comprensibili o eccessivamente generiche, senza individuare l’oggetto specifico dell’intervento;
c) contengono espressioni sconvenienti, ingiuriose o volgari o affermazioni lesive della sfera personale e dell'onorabilità di persone individuate;
d) chiedono interventi di altre istituzioni o poteri dello Stato (Presidenza della Repubblica, magistratura, autorità indipendenti), compreso il Parlamento in seduta comune; ovvero avanzano richieste che esulano dalle competenze delle Commissioni permanenti o della Giunta per il Regolamento;
e) si pongono in contrasto con norme costituzionali non soggette a revisione costituzionale o con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
3. Dopo l’invio del documento alla Camera con le modalità di cui al punto 1 e la verifica di cui al punto 2, fino all’annuncio all’Assemblea la petizione potrà essere sottoscritta da altri cittadini, che saranno indicati nell’annuncio all’Assemblea, analogamente alla vigente prassi consolidata relativa alle petizioni inoltrate nelle forme attualmente riconosciute, dopo il nome del presentatore in modo riassuntivo come ulteriori sottoscrittori, non nominativamente indicati. Allo stesso modo, qualora siano inoltrate da parte di più cittadini, prima del relativo annuncio, petizioni aventi sostanzialmente lo stesso testo, esse saranno considerate, previa la verifica di cui al punto 2, un documento unico, annunciato con il nome del cittadino che l’abbia presentato per primo e l’indicazione riassuntiva di ulteriori sottoscrittori, non nominativamente indicati.
4. Le petizioni presentate con le modalità di cui al punto 1 e annunciate all’Assemblea sono consultabili, previa autenticazione, sulla piattaforma e potranno essere sottoscritte, attraverso modalità analoghe a quelle di cui al predetto punto 1, da altri cittadini. La sottoscrizione è consentita fino al giorno di scioglimento o di cessazione della Camera dei deputati. Non sarà possibile sottoscrivere le petizioni di cui si sia concluso l’esame. Delle sottoscrizioni pervenute dopo l’annuncio all’Assemblea non sarà comunque dato specifico annuncio all’Assemblea nemmeno in forma riassuntiva. L’elenco complessivo dei sottoscrittori di una petizione presentata on line è comunque reso disponibile nella piattaforma.
5. Resta comunque ferma la possibilità, in via alternativa, di presentare petizioni in formato cartaceo o tramite posta elettronica, con allegata copia del documento di identità, alle quali si applica la disciplina dei punti 1, secondo periodo, e 2. Delle petizioni pervenute in forma cartacea sottoscritte da più cittadini viene indicato nell’annuncio nominativamente solo il primo firmatario.
6. Fermo restando il carattere ricognitivo delle previsioni di cui ai punti 2 e 5 relative a principi e procedure consolidati e costantemente applicati, la presente disciplina si applica a decorrere dal 15 maggio 2025, salva l’immediata applicabilità del punto 1, secondo periodo.