La pubblicità dei lavori
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Le sedute delle Camere sono pubbliche: lo prescrive la Costituzione all'articolo 64, in modo che i cittadini abbiano la possibilità di conoscere le posizioni e gli atti di chi li rappresenta e di formarsi un'opinione sugli argomenti del dibattito politico. In che modo si attua il principio costituzionale della pubblicità delle sedute? Anzitutto è possibile assistere "dal vivo" ai lavori dell'Assemblea dalle tribune che sovrastano l'emiciclo. Si possono leggere i resoconti, che sono sempre disponibili, il giorno stesso, sul sito internet della Camera, e, il giorno successivo, pubblicati a stampa. Inoltre, le sedute sono trasmesse in diretta via internet, via radio e sul canale satellitare TV della Camera e, in occasione di dibattiti particolarmente importanti, anche sulle reti della TV pubblica.
Anche delle sedute delle Commissioni sono pubblicati i resoconti, sia a stampa, sia su internet e, per talune di esse, è prevista la diffusione sulla web-tv della Camera.
Il sito internet www.camera.it fornisce una notevole quantità di informazioni parlamentari e legislative, oltre a quelle sull'organizzazione della Camera, sull'arte e l'architettura dei suoi palazzi, sui servizi che la Camera offre al pubblico. Fra gli "abitanti" stabili della Camera si contano anche oltre 400 giornalisti parlamentari che quotidianamente, dalla sala stampa di Montecitorio, raccontano e interpretano i fatti della politica, le scelte dei Gruppi, gli argomenti discussi dalle Commissioni, le decisioni dell'Assemblea e le strategie dei partiti. I giornalisti della stampa scritta accreditati assistono, da molto tempo ai dibattiti dalle tribune che sono loro riservate e dispongono, inoltre, di una sala di redazione.
ATTI PARLAMENTARI
Rientrano nella nozione di atti parlamentari i documenti pubblicati dal Parlamento con lo scopo di rendere conoscibile l'attività svolta dai membri delle Camere e dai diversi organi che lo costituiscono. Vi sono compresi in particolare: il resoconto (sommario e stenografico) delle sedute, il bollettino degli organi collegiali, gli stampati contenenti il testo dei progetti di legge, delle proposte di inchiesta parlamentare ovvero delle proposte di modifica del Regolamento, le relazioni presentate all'Assemblea da Giunte e Commissioni, i documenti conclusivi di indagini conoscitive svolte dalle Commissioni, gli atti di sindacato ispettivo. Inoltre sono considerati atti parlamentari anche quelli che nascono fuori dalle Camere, ma che sono ad esse destinati e che queste pubblicano come propri documenti: i messaggi del Presidente della Repubblica, le domande di autorizzazione a procedere, i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti e le tante relazioni al Parlamento (del Governo, della Banca d'Italia, della Corte dei Conti, del CNEL, delle Autorità indipendenti ecc.) previste da numerose leggi.