L'elezione dei deputati è disciplinata dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, il D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.


Il testo unico è stato, da ultimo, modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 che ha introdotto un sistema elettorale di tipo misto, basato sull'attribuzione dei seggi parte con sistema maggioritario in collegi uninominali e parte in modo proporzionale in collegi plurinominali.


Il sistema elettorale della Camera dei deputati si basa sui seguenti principali elementi:

  • il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni elettorali di dimensione regionale o infraregionale; la Regione Valle d'Aosta costituisce un unico collegio uninominale;
  • 3/8 dei seggi da attribuire nel territorio nazionale sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato;
  • gli altri seggi - pari a 5/8 di quelli da attribuire nel territorio nazionale - sono ripartiti con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti;
  • la ripartizione avviene, innanzitutto, a livello nazionale: prima tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi - per ciascuna coalizione - tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo - analogamente a quanto avviene a livello nazionale - prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. Queste operazioni determinano, in ciascuna circoscrizione, i seggi che spettano a ciascuna lista; i seggi sono quindi assegnati nei collegi plurinominali, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse nei collegi;
  • per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3 per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche);
  • l'elettore dispone di un unico voto, valido sia per l'elezione del candidato del collegio uninominale sia per il candidato del collegio plurinominale;
  • in ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
  • sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere: i candidati nei collegi plurinominali devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso; inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e coalizioni di liste nei collegi uninominali e dalle liste nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato, a livello nazionale, in misura superiore al 60 per cento.

Trova applicazione la previsione, introdotta dalla legge 52/2015, che consente ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare per corrispondenza secondo modalità definite di intesa tra i ministri competenti.