La Camera nel sistema parlamentare
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Il Parlamento
La Costituzione italiana, stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, cioè a tutti i cittadini, che la esercitano nelle forme e nei limiti che la Costituzione stessa indica. Una delle più importanti forme di espressione della sovranità popolare è l'elezione del Parlamento.
Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica che hanno eguali compiti e poteri (per questo si parla di bicameralismo perfetto).
Il Parlamento è un'Istituzione centrale nel nostro sistema costituzionale. Esso infatti approva le leggi, indirizza e controlla l'attività del Governo, svolge attività di inchiesta su materie di pubblico interesse, concede e revoca la fiducia al Governo; inoltre il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, elegge il Presidente della Repubblica; infine il Parlamento in seduta comune elegge una parte dei giudici della Corte costituzionale e dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.
IL PARLAMENTO NEL DISEGNO DELLA COSTITUZIONE
IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
La Costituzione prevede che le Camere si riuniscano congiuntamente - si parla allora del Parlamento in seduta comune, presieduto dal Presidente della Camera dei deputati - per esercitare alcune specifiche funzioni e cioè:
- l'elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipano anche i delegati regionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 83 della Costituzione;
- la messa in stato d'accusa dello stesso Presidente per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.);
- la ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Capo dello Stato, condizione indispensabile affinché questi possa assumere le sue funzioni (art. 91 Cost);
- l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali e la formazione dell'elenco di cittadini dal quale vengono estratti a sorte i giudici aggregati nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica (art. 135 Cost.), nonché l'elezione di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.).