Il Parlamento

La Costituzione italiana, stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, cioè a tutti i cittadini, che la esercitano nelle forme e nei limiti che la Costituzione stessa indica. Una delle più importanti forme di espressione della sovranità popolare è l'elezione del Parlamento.

Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica che hanno eguali compiti e poteri (per questo si parla di bicameralismo perfetto).

Il Parlamento è un'Istituzione centrale nel nostro sistema costituzionale. Esso infatti approva le leggi, indirizza e controlla l'attività del Governo, svolge attività di inchiesta su materie di pubblico interesse, concede e revoca la fiducia al Governo; inoltre il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, elegge il Presidente della Repubblica; infine il Parlamento in seduta comune elegge una parte dei giudici della Corte costituzionale e dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

IL PARLAMENTO NEL DISEGNO DELLA COSTITUZIONE
 
percorso di una legge
 
 
IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

 

La Costituzione prevede che le Camere si riuniscano congiuntamente - si parla allora del Parlamento in seduta comune, presieduto dal Presidente della Camera dei deputati - per esercitare alcune specifiche funzioni e cioè:

  • l'elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipano anche i delegati regionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 83 della Costituzione;
  • la messa in stato d'accusa dello stesso Presidente per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.);
  • la ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Capo dello Stato, condizione indispensabile affinché questi possa assumere le sue funzioni (art. 91 Cost);
  • l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali e la formazione dell'elenco di cittadini dal quale vengono estratti a sorte i giudici aggregati nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica (art. 135 Cost.), nonché l'elezione di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.).