Parere interpretativo della Giunta per il Regolamento sull’art. 73
L’esercizio delle funzioni consultive su progetti di legge delle Commissioni di cui all’art. 73 avviene nel rispetto dei principi e delle norme regolamentari, della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 e delle relative prassi applicative.
I pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva costituiscono momenti qualificanti del complessivo esame in Commissione di un progetto di legge, al quale concorrono apportando elementi di conoscenza specifici in relazione agli aspetti di loro competenza.
Costituisce responsabilità diretta riferibile ai Presidenti e agli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni nella organizzazione e programmazione dei lavori delle Commissioni prevedere riunioni delle Commissioni per lo svolgimento delle funzioni consultive sui progetti di legge ad esse sottoposti, in termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione competente in via primaria. Quest’ultima, a sua volta, nelle sedi competenti, specularmente dovrà organizzare il procedimento in modo da consentire che le Commissioni consultate possano disporre di tempi adeguati in relazione alla complessità del provvedimento, e nel rispetto delle previsioni contenute nel calendario dei lavori dell’Aula.
I Presidenti delle Commissioni e gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, dovranno dunque adottare le decisioni programmatorie al fine di garantire il pieno assolvimento dei compiti consultivi attribuiti alle loro Commissioni, adeguandosi, ove sia necessario, anche ad eventuali tempi ristretti indipendenti dalla loro volontà.
In presenza di situazioni di particolare limitatezza dei tempi, ovvero in ragione di un limitato ambito di interesse materiale, potrà essere assunta da una Commissione la decisione di rinuncia alla funzione consultiva su un progetto di legge.
Ove non intervenga un pronunciamento della Commissione in sede plenaria, sempre possibile, tale decisione va comunque assunta in linea con le regole che presiedono alla programmazione dei lavori. A tal fine dunque i Presidenti delle Commissioni sottoporranno la questione ai rispettivi Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi. In via del tutto eccezionale, in caso di impossibilità materiale di riunire l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si potrà procedere a interlocuzioni per le vie brevi con i rappresentanti dei Gruppi, privilegiando in ogni caso forme di comunicazione condivisa.
Resta ferma, in ogni caso, in capo ai Presidenti di Commissione la responsabilità finale dell’organizzazione e del buon andamento dei lavori, ad essi competendo in ultima istanza, tenendo conto delle posizioni dei Gruppi, le valutazioni relative alle condizioni per l’efficace svolgimento delle attività degli organi da essi presieduti e per l’utile, tempestivo e compiuto adempimento dei loro compiti istituzionali.