In base alla normativa vigente, fanno capo al Governo specifici obblighi informativi nei confronti delle Camere, che possono essere distinti in obblighi di trasmissione di atti e documenti ed obblighi di comunicazione. Inoltre la Commissione europea trasmette direttamente ai parlamenti nazionali i documenti di consultazione nonché le proprie proposte normative.

Gli atti e i progetti di atti normativi dell'Unione europea sono assegnati per l'esame alla Commissione parlamentare competente per materia e per il parere alla Commissione politiche dell'UE. Le Commissioni competenti possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i parlamenti potranno inviare alle Istituzioni europee pareri motivati in merito alla conformità al principio di sussidiarietà di ciascun progetto di atto legislativo dell'UE (cosiddetto allarme precoce o early warning).

La legge n. 11 del 2005 ha introdotto la riserva di esame parlamentare, che può essere attivata su iniziativa di una delle Camere o del Governo, su ogni progetto o atto dell'UE per cui vige obbligo di trasmissione alle Camere da parte del Governo. A partire dal 2000 - sulla base di una procedura indicata dalla Giunta per il regolamento - la Camera dei deputati esamina il programma legislativo della Commissione e il programma del Consiglio. Le Commissioni parlamentari possono utilizzare nelle materie europee tutti gli ordinari strumenti conoscitivi, di indirizzo e controllo previsti dal regolamento (audizioni, indagini conoscitive, interrogazioni ed interpellanze, risoluzioni e mozioni).