Il percorso di una legge
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La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive
- la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa);
- l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima;
- la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finché non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è la così detta navette);
- la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
- un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d'iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;
- Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un'istruttoria, prepara un testo da sottoporre all'Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un'unica relazione e un solo testo all'Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere - eventualmente incaricando un Comitato ristretto - alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo. In questa fase, la Commissione acquisisce anche i pareri delle Commissioni cui il progetto di legge è assegnato in sede consultiva, che si riuniscono per esaminare le parti del progetto di loro competenza. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea, che riporta anche il testo predisposto dalla Commissione e i pareri delle altre Commissioni; possono essere presentate relazioni di minoranza da parte di deputati, in rappresentanza dei Gruppi cui appartengono, che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l'esame in sede referente.
- La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore - che riferisce in Aula a nome della Commissione - cui segue l'intervento del rappresentante del Governo e quindi quelli dei deputati, che esprimono la posizione dei gruppi sulle linee generali del provvedimento. Il testo predisposto dalla Commissione si compone di articoli, ai quali possono essere presentate proposte emendative (emendamenti e articoli aggiuntivi). Per ciascun articolo del progetto di legge, sono dapprima esaminate e poste in votazione le proposte emendative ad esso riferite, secondo l'ordine in cui sono riportate nell'apposito fascicolo in distribuzione, predisposto sulla base di appositi criteri regolamentari; su ciascuna proposta emendativa il relatore e il rappresentante del Governo esprimono il loro parere e possono svolgersi le dichiarazioni di voto; al termine dell'esame delle proposte emendative ha luogo la votazione dell'articolo stesso, preceduta anch'essa da eventuali dichiarazioni di voto.
Una volta concluso l'esame di tutti gli articoli si passa - previo parere del rappresentante del Governo - all'esame e alla eventuale votazione di ordini del giorno, che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge.
Si passa infine allo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e, una volta concluse, può procedersi alla votazione del progetto di legge nel suo complesso.
Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati:
- l'esame e l'approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa. Con tale procedura viene attribuito alla Commissione competente l'esame e l'approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);
- l'esame da parte della Commissione in sede redigente. In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall'Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l'Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev'essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.
Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l'iter segue il percorso sopra descritto.
Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l'esame alla Camera riguarda le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico.
Il percorso di una legge