Le Commissioni ascoltano frequentemente i membri del Governo, per chiedere chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica nelle materie di propria competenza. Possono anche ascoltare i dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici, secondo le modalità previste dal Regolamento (art. 143, comma 2).

Si tratta delle cosiddette "audizioni formali" che godono di un regime peculiare di pubblicità (in particolare, ne è pubblicato il resoconto stenografico). Ma alle Commissioni è consentito dalla prassi ascoltare anche altri soggetti, sia pure in modo informale (di esse non si pubblicano, cioè, resoconti, ma, a determinate condizioni previste dal parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013, sono trasmesse sulla web-tv della Camera): così, ad esempio, possono svolgersi audizioni informali di responsabili di rilevanti settori sociali, degli organismi professionali e di chiunque sia esperto in merito allo specifico problema all'esame della Commissione.