16 luglio 2001: Lettera ai Presidenti di Commissioni permanenti sugli ambiti di competenza delle Commissioni (art. 22, comma 1-bis)
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Onorevole Presidente,
l'articolo 22, comma 1-bis, del Regolamento prevede che il Presidente della Camera può specificare ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente, quali fissati dal comma 1 del medesimo articolo.
In attuazione della predetta disposizione regolamentare è stata emanata da ultimo, in data 16 ottobre 1996, la Lettera circolare del Presidente della Camera sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti.
Ferme restando le indicazioni in tale circolare contenute, alla luce dell'esperienza maturata, ritengo peraltro opportune alcune precisazioni interpretative degli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti, cui la Presidenza della Camera si atterrà in sede di assegnazione dei progetti di legge e degli altri atti rimessi all'esame delle Commissioni medesime.
Sottolineo comunque la necessità che, in prospettiva, venga avviata una complessiva riflessione circa il numero e gli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti, come definiti dall'articolo 22 del Regolamento, al fine di adeguarne il sistema alle novità introdotte nell'ordinamento. Tale esigenza è emersa sia nella riunione della Conferenza dei Presidenti di Commissione del 26 giugno 2001, sia nella riunione della Giunta per il Regolamento del 4 luglio 2001, con specifico riferimento alla recente riforma dell'organizzazione del Governo e in vista della sua compiuta definizione e piena operatività.
Sulla base di quanto esposto, ritengo che:
- per quanto attiene al diritto societario, va confermata la prassi instauratasi di assegnazione dei relativi progetti di legge alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), qualora non risulti possibile effettuare una valutazione di prevalenza;
- per quanto attiene alla materia delle locazioni, va confermata la prassi che vede attribuita alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la competenza per le locazioni ad uso abitativo, nell'ambito delle politiche per la casa; spettano invece alla competenza della II Commissione (Giustizia) le questioni attinenti alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo;
- in relazione agli ambiti di competenza delle Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), ferma restando l'attribuzione alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) delle materie dell'editoria e dell'informazione, compresa quella radiotelevisiva, nelle competenze della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) rientra la disciplina dell'assetto del mercato radiotelevisivo e delle comunicazioni;
- resta confermata la competenza della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in materia di provvedimenti concernenti la realizzazione di opere relative ad infrastrutture stradali;
- attesa la competenza generale della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) in materia di politica industriale, sarà previsto il parere rinforzato ai sensi degli articoli 73, comma 1-bis, e 93, comma 3-bis, del Regolamento, per i progetti di legge, vertenti su materia diversa, che incidano sulla definizione di indirizzi di politica industriale;
- in relazione alle modifiche regolamentari che, successivamente all'emanazione della circolare del 1996, hanno ridefinito le competenze della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nelle competenze di tale Commissione, come definite dall'articolo 126 del Regolamento, è ricompresa la disciplina delle procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.
Pier Ferdinando Casini
Sede, 16 luglio 2001