Sulle modalità di esame del disegno di legge finanziaria

"In considerazione delle caratteristiche della legge finanziaria, che nel nuovo sistema di contabilità pubblica, introdotto con la legge 5 agosto 1978, n. 468, non solo costituisce il necessario presupposto normativo della legge di bilancio ma fa con questo sistema, fissandone le fondamentali coordinate finanziarie e determinandone quindi le scelte più significative, la Giunta ritiene che si debbano adeguare le norme regolamentari che disciplinano le procedure d'esame del bilancio all'intervenuta riforma della contabilità dello Stato e si riserva di predisporre la formulazione delle relative proposte di modifica.

In attesa delle necessarie modifiche regolamentari, allo stato, di fronte all'obbligo costituzionale di provvedere alla deliberazione sui bilanci con i necessari presupposti normativi, la Giunta:

  • a) ritiene che la Camera debba procedere alla discussione e votazione del disegno di legge finanziaria anche in presenza di una situazione di crisi di Governo;

    b) richiama la precedente decisione del 24 ottobre 1978 sulla necessità di procedere ad una discussione congiunta dei due disegni di legge. In questa occasione, ovviamente - intervenendo la Camera in seconda lettura - la discussione congiunta si limiterà alla fase dell'esame preliminare nelle Commissioni, attraverso la utilizzazione dello strumento del "pre-esame", esteso nella circostanza anche all'esame generale da parte della Commissione bilancio; esaurita questa fase, le Commissioni concluderanno l'esame della sola legge finanziaria, rinviando la conclusione dell'esame del bilancio al momento in cui il relativo disegno di legge sarà trasmesso dal Senato e quindi loro formalmente assegnato: c) segnala l'opportunità che nelle presenti circostanze si seguano per l'esame del disegno di legge finanziaria le stesse procedure previste per il disegno di legge di bilancio dagli articoli del capo XXVII del Regolamento".

NOTA: La legge 5 agosto 1978, n. 468, è stata successivamente modificata dalle leggi 23 agosto 1988, n. 362, e 3 aprile 1997, n. 94. Il capo XXVII del Regolamento è stato modificato dall'Assemblea il 29 settembre 1983 e il 28 giugno 1989.

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