Sull'esercizio della funzione consultiva della Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni sui progetti di legge in ordine al riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni
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Giunta per il Regolamento - 16 ottobre 2001
Sull'esercizio della funzione consultiva della Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni sui progetti di legge in ordine al riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni come definito dall'articolo 117 della Costituzione.
La Commissione affari costituzionali, secondo quanto già previsto dall'articolo 75, comma 1, del regolamento e come specificato nel punto 7.3 della lettera circolare del Presidente della Camera n. 1 del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, esprime, per ogni progetto di legge, il parere sugli aspetti di legittimità costituzionale e sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato, avendo riguardo in particolare al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. La Commissione esprime il parere sul testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente che non può concludersi prima che tale parere sia stato espresso.
La Commissione affari costituzionali esprimerà altresì, in via sperimentale, il parere sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati in Assemblea che investano questioni di competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. A tal fine, il Presidente della Camera stabilirà, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione affari costituzionali.
Prima della votazione di ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorderà pertanto all'Assemblea il parere della Commissione affari costituzionali ove esso sia contrario o sia favorevole condizionatamente all'introduzione di modificazioni specificamente formulate.