Parere sul potere dei Presidenti delle Camere di procedere al rinnovo integrale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

"La Giunta per il Regolamento,

  • esaminata la situazione determinatasi nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a seguito delle dimissioni dall'organo di trentasette dei quaranta componenti e della dichiarazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, comunicata ai Presidenti delle Camere, che essi - benché l'articolo 2, comma 1, del Regolamento della Commissione preveda che i componenti sono nominati dai Presidenti delle Camere sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari - non intendono procedere alla designazione di altri parlamentari appartenenti ai rispettivi Gruppi in sostituzione dei dimissionari;
  • tenuto conto della assoluta straordinarietà ed eccezionalità della vicenda e preso atto dell'esito infruttuoso di tutti i tentativi esperiti dalle Presidenze delle Camere per giungere ad una soluzione politica della vicenda;
  • preso atto che la Commissione risulta, conseguentemente a questo stato di fatto, nella evidente, permanente ed irreversibile impossibilità di svolgere le rilevanti funzioni che l'ordinamento le assegna e che in tal modo il Parlamento stesso è posto nella condizione di non poter esercitare, per il tramite essenziale di tale organo, fondamentali prerogative in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, a tutela di valori costituzionali primari quali la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà ed il pluralismo dell'informazione;
  • considerato che la situazione prodottasi chiama direttamente in causa i poteri e le responsabilità dei Presidenti delle Camere, che - in base ai principi costituzionali e regolamentari - devono assicurare il buon andamento complessivo dei lavori parlamentari e garantire il regolare funzionamento degli organi parlamentari;
  • rilevato che la Commissione di vigilanza, pur prevista dalla legge, che ne disciplina altresì - nei tratti essenziali - composizione e competenze, svolge le proprie funzioni secondo i principi dell'ordinamento parlamentare; e che, dunque, è nell'ambito di quest'ultimo che deve essere ricercata la soluzione del problema relativo alla sua impossibilità di funzionamento, pur in mancanza di norme regolamentari direttamente e specificamente riferite alla Commissione di vigilanza e di precedenti analoghi;
  • considerato che la soluzione da ricercare, al fine di garantire il funzionamento delle Istituzioni e la tutela di fondamentali valori costituzionali, quali quelli sopra richiamati, comporta la definizione di una disciplina in via interpretativa, sulla base delle norme e dei principi dell'ordinamento parlamentare;
  • richiamati l'articolo 17, comma 4, del Regolamento della Camera, che - con riferimento alla Giunta delle elezioni - stabilisce espressamente che "qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta"; e l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 3, del Regolamento del Senato, il quale prevede che, "qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti";
  • considerato che tali norme costituiscono esplicitazione, con riferimento ad un organo specifico, di un principio di carattere generale in base al quale, in situazioni straordinarie e in via eccezionale, è configurabile - a fronte della evidente impossibilità di funzionamento di organi essenziali per l'esercizio di rilevanti competenze parlamentari - il potere di procedere al rinnovo dell'organo stesso in capo ai Presidenti delle Camere, fermo restando che, ove si tratti di organi bicamerali, tale potere deve essere esercitato d'intesa fra i Presidenti;

esprime il parere che - nella straordinaria ed eccezionale situazione determinatasi a seguito delle dimissioni di trentasette dei quaranta componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e della dichiarazione dei presidenti dei relativi Gruppi di non voler procedere alla loro sostituzione - debba riconoscersi esclusivamente ai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro, al fine di garantire le condizioni di funzionamento della Commissione, il potere di procedere al rinnovo integrale dell'organo, da esercitare tempestivamente, attraverso la revoca di tutti i suoi componenti, la nomina dei nuovi membri e la ricostituzione della Commissione stessa. Ciò stante la accertata, permanente ed irreversibile impossibilità della Commissione, titolare di competenze essenziali nell'ordinamento e di una funzione "di garanzia costituzionalmente fondata e riconosciuta" dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (ordinanza n. 61 del 2008), di svolgere le proprie funzioni".

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