Parere sui primi adeguamenti regolamentari di carattere sperimentale conseguenti alla nuova legge di contabilità

La Giunta per il Regolamento delibera il seguente parere in merito agli adeguamenti regolamentari conseguenti alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica:

  1. Lo schema di decisione di finanza pubblica (art. 10 della legge n. 196/2009) è esaminato secondo la procedura indicata all'art. 118-bis del Regolamento. Il Presidente della Camera definisce i termini per l'esame dello schema da parte delle Commissioni, in modo che la calendarizzazione in Assemblea avvenga in termini compatibili con quello previsto dalla medesima legge n. 196 per la presentazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio (15 ottobre).
  2. Le eventuali note di aggiornamento della decisione di finanza pubblica (di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 196/2009) sono esaminate secondo la procedura indicata dall'art. 118-bis, comma 4, del Regolamento.
  3. Il disegno di legge di stabilità (che sostituisce il disegno di legge finanziaria ex art. 11 della legge n. 196/2009) e il disegno di legge di bilancio sono esaminati secondo la procedura stabilita dagli artt. 119-123 del Regolamento. La durata della sessione di bilancio è rideterminata in 30 giorni, in misura pari sia in prima che in seconda lettura, al fine di consentire tempi minimi anche all'eventuale terza lettura (ciò alla luce della previsione nella legge n. 196 del termine di presentazione della manovra alle Camere entro il 15 ottobre, anzichè entro il 30 settembre). I termini per la conclusione delle varie fasi del procedimento sono rimodulati prevedendo, di regola, 7 giorni dall'assegnazione per l'esame nelle Commissioni di settore, 13 giorni per l'esame nella Commissione bilancio e i restanti giorni per la discussione in Assemblea.
  4. La relazione annuale sull'economia e la finanza pubblica e la relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti (che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile), la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente (entro il 30 aprile) (art. 12 della legge n. 196/2009), lo schema di aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea (da presentare secondo il calendario concordato in sede europea) (art. 9 della legge n. 196/2009), le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica (che il Governo presenta entro il 15 luglio) (art. 10, comma 5, della legge n. 196/2009) ed ogni altro documento trasmesso dal Governo ai sensi della legge n. 196/2009 sono esaminati secondo le disposizioni di cui all'art. 124 del Regolamento, prevedendo l'esame da parte della Commissione competente, la nomina di un relatore e il termine massimo di un mese per la conclusione con possibilità di approvazione di una risoluzione a norma dell'art. 117.
  5. La Commissione bilancio, in relazione al controllo sull'attuazione della legge n. 196/2009, ad essa rimesso dall'art. 4 della medesima legge, può formulare, sulla base delle informazioni ricevute - in particolare nel rapporto previsto dall'art. 3 della legge n. 196/2009 - e dell'attività istruttoria svolta, osservazioni ed esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica attraverso l'approvazione di un atto d'indirizzo (l'art. 117, comma 1, del Regolamento individua la risoluzione in Commissione quale strumento diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti).



Per quanto riguarda i punti 4 e 5, le relative attività istruttorie possono essere opportunamente svolte in maniera congiunta dalle omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento, secondo un principio generale desumibile dalla legge n. 196/2009 (art. 4, comma 2), la quale individua al riguardo le intese fra i Presidenti delle Camere come strumento per la promozione di tale metodologia di lavoro.

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