Sulla elezione suppletiva di un Segretario di Presidenza.
.
Parere sulla elezione suppletiva di un Segretario di Presidenza.
La Giunta per il Regolamento,
esaminato l'art. 5 del Regolamento sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza; considerata la situazione del tutto eccezionale determinatasi con la nascita del nuovo Governo, sostenuto da una maggioranza parlamentare che comprende tutti i Gruppi della Camera con l'eccezione del Gruppo della Lega Nord Padania; posto che tale Gruppo - che, non avendo accordato la fiducia al Governo al momento della sua formazione, è collocato all'opposizione - risulta titolare di un unico seggio in Ufficio di Presidenza, a fronte dei 19 seggi (escludendo il Presidente della Camera) ricoperti dai rappresentanti dei Gruppi che sostengono il Governo; ritenuta l'opportunità di definire - in presenza di tali elementi assolutamente straordinari, che come tali non potevano evidentemente essere oggetto di disciplina nel Regolamento - una soluzione che tenga conto della peculiare situazione politico-parlamentare in atto, applicabile pertanto esclusivamente alla XVI legislatura;
delibera il seguente parere:
"in deroga all'art. 5, commi 4 e 6, del Regolamento - da intendersi di carattere del tutto eccezionale e limitata alla sola XVI legislatura - al fine di integrare la composizione dell'Ufficio di Presidenza con un ulteriore rappresentante del Gruppo della Lega Nord Padania, è consentito di procedere all'elezione di un ulteriore Segretario di Presidenza appartenente a tale Gruppo. A questo scopo, la Camera sarà convocata per procedere alla suddetta elezione suppletiva, nella quale - in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 - ciascun deputato potrà scrivere sulla scheda un solo nome, risultando eletto il deputato, appartenente al Gruppo della Lega Nord Padania, che abbia conseguito il maggior numero di voti. La permanenza in carica del Segretario di Presidenza così eletto è subordinata al perdurare delle condizioni, indicate in premessa, che ne hanno determinato l'elezione".