Parere della Giunta per il Regolamento sull'interpretazione dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento
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La Giunta per il Regolamento,
visto l'art. 14, comma 2, del Regolamento della Camera;
vista l'interpretazione che di tale disposizione è stata data dal parere della Giunta per il Regolamento del 16 maggio 2006, che ne ha ridefinito i termini applicativi alla luce dei cambiamenti introdotti nel sistema elettorale;
considerato che la legge elettorale vigente all'epoca dell'adozione del citato parere è stata successivamente modificata e che per effetto di tale modifica sono mutate le caratteristiche del sistema elettorale, che non è più di tipo proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento, ma si configura come un sistema misto, in quanto una parte dei collegi previsti sul territorio nazionale - più di un terzo del totale - sono assegnati in collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato, e la restante parte viene ripartita con metodo proporzionale, con soglie di sbarramento anch'esse mutate;
ritenuta la necessità di procedere ad un'integrazione di tale parere, di cui è confermata la validità, al fine di tenere conto di tali mutamenti;
considerata anche la intervenuta riduzione del numero dei deputati e il mancato adeguamento del quorum numerico minimo necessario alla costituzione dei Gruppi, ferma restando ogni eventuale successiva e complessiva valutazione al riguardo;
ritiene, in attesa di ogni valutazione specifica sull'eventuale modifica dell'art. 14 e dei requisiti per la formazione dei Gruppi, di integrare il citato parere nei seguenti termini:
«sussistono i presupposti per l'autorizzazione alla costituzione di un Gruppo in deroga al requisito numerico di cui all'art. 14, comma 2 (come interpretato dalla Giunta per il Regolamento il 16 maggio 2006), nella vigenza della legge elettorale valida al momento dell'adozione della presente integrazione del su citato parere, anche nel caso in cui il Gruppo rappresenti una forza politica organizzata nel Paese, evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni e non costituita successivamente ad esse, la quale - pur non avendo raggiunto la soglia per l'accesso alla ripartizione proporzionale dei seggi sul territorio nazionale, avendovi comunque presentato proprie liste con lo stesso contrassegno in almeno venti circoscrizioni - abbia conseguito almeno un eletto in un collegio uninominale, purché univocamente riconducibile, al momento della consultazione elettorale, alla medesima forza politica. Tale riconducibilità ricorre sia quando si tratti di un eletto nel collegio uninominale candidato dalla suddetta forza politica non coalizzata, sia quando si tratti di un eletto nel collegio uninominale candidato da più forze politiche unite in coalizione, il quale figuri anche nelle liste di candidati per la parte proporzionale presentate dalla forza politica che il Gruppo intende rappresentare».