Parere della Giunta per il Regolamento sulle modalità di partecipazione delle deputate madri ai lavori parlamentari
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La Giunta per il Regolamento,
preso atto dell'esigenza di integrare ulteriormente le misure già da tempo introdotte dagli organi competenti per favorire il compiuto esercizio delle prerogative parlamentari da parte delle deputate nel periodo della gravidanza e nella prima fase della maternità, al fine di consentire di coniugare l'esercizio del mandato parlamentare con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione;
confermata interamente la disciplina contenuta nei pareri della Giunta per il Regolamento del 4 ottobre 2011 e del 15 ottobre 2020;
delibera il seguente parere:
In deroga all'art. 64, comma 1, del Regolamento, è consentito alla deputata che ne faccia tempestiva richiesta di fare ingresso nelle aule parlamentari, durante le sedute, con il proprio figlio, entro il primo anno di età del medesimo, al fine di consentirle l'allattamento. A tal fine, a scelta della deputata, da comunicare tempestivamente agli uffici competenti, in Assemblea sono utilizzabili apposite postazioni collocate nell'ultima fila superiore dell'emiciclo ovvero - in virtù della sua qualificazione, nel corso della XVIII legislatura, come parte dell'Aula medesima in quanto luogo idoneo ad ospitare le postazioni dei deputati - in una tribuna riservata, previamente e appositamente individuata dal Collegio dei Questori.
È rimessa al Collegio dei deputati Questori altresì la definizione di ogni ulteriore conseguente disciplina applicativa, organizzativa e logistica, anche con riferimento alle aule delle Commissioni e degli altri organi della Camera o bicamerali ai quali si applica il Regolamento della Camera, tenendo conto dei profili di salubrità ambientale a tutela della salute del neonato.