La Giunta per il Regolamento,

nelle riunioni dell'8 e 15 novembre 2023;

visto l'art. 14, comma 2, del Regolamento e l'interpretazione che di tale disposizione è stata data dai pareri della Giunta per il Regolamento del 16 maggio 2006, che ne ha ridefinito i termini applicativi alla luce dei cambiamenti introdotti nel sistema elettorale, e del 26 ottobre 2022, con il quale, nel confermarne la validità, esso è stato integrato al fine di tenere conto dei mutamenti successivamente intervenuti nella legge elettorale;

apprezzata la necessità, nelle more di una riforma dell'art. 14 del Regolamento, di operare una specificazione temporanea - limitata alla XIX legislatura - della disciplina recata dal parere del 16 maggio 2006 relativamente alla fattispecie delle liste elettorali presentate unitariamente da più partiti le quali abbiano partecipato all'assegnazione nazionale dei seggi;

visto l'art. 5, commi 5 e 6, del Regolamento anche alla luce del parere della Giunta per il Regolamento del 7 dicembre 2011;

delibera il seguente parere:

«nelle more di una modifica della disciplina recata dall'art. 14 del Regolamento, limitatamente alla XIX legislatura, è riconosciuta la possibilità che, esclusivamente con riferimento alle liste elettorali presentate unitariamente da più partiti le quali abbiano partecipato all'assegnazione nazionale dei seggi, sia autorizzata la costituzione (e la permanenza) di Gruppi in deroga al requisito numerico minimo corrispondenti - oltre che alla formazione politica complessiva corrispondente alle liste unitariamente presentate con l'unico contrassegno - anche alle diverse forze politiche che abbiano concorso alla presentazione delle predette liste, purché i rispettivi simboli e/o denominazioni compaiano nel contrassegno della lista unitaria e che sussistano, per tale lista unitaria, i requisiti stabiliti nel parere della Giunta del 16 maggio 2006, come applicati a decorrere dal 2018, secondo quanto riconosciuto dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 9 aprile 2018, e cioè che la lista abbia avuto accesso alla ripartizione dei seggi su base proporzionale;

ove, per effetto di quanto previsto nel paragrafo precedente, sia avanzata, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento la richiesta di elezione di un ulteriore segretario di Presidenza da parte di un Gruppo di opposizione non rappresentato nell'Ufficio di Presidenza e per effetto di tale integrazione risulti alterato il rapporto numerico tra Gruppi di maggioranza e Gruppi di opposizione come esistente al momento della richiesta, la Camera, contestualmente all'elezione di tale segretario di Presidenza, procede alla elezione di un ulteriore Segretario appartenente ad un Gruppo di maggioranza. In analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, risulteranno eletti il deputato, appartenente al Gruppo non rappresentato, e il deputato, appartenente ad un Gruppo di maggioranza, che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Nella votazione ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome».

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