(Approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con D.P. n. 1113 del 19 luglio 1999, comprensivo delle modificazioni approvate dall’Ufficio di Presidenza con deliberazioni n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1563 del 27 luglio 2000, e n. 125 del 23 aprile 2025, resa esecutiva con D.P. n. 1485 del 23 aprile 2025. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 171 del 23 luglio 1999, n. 178 del 1° agosto 2000 e n. 115 del 20 maggio 2025)

Art. 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai concorsi di cui…

Art. 2

(Bando di concorso) I concorsi sono indetti sulla base del piano del reclutamento triennale,…

Art. 3

Diario delle prove e comunicazioni ai candidati Ove il bando non disponga diversamente, il diario…

Art. 4

(Commissioni esaminatrici) Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate, entro trenta…

Art. 5

Svolgimento delle prove Le modalità di svolgimento delle prove sono decise, per quanto non…

Art. 6

Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati I requisiti per l'ammissione al concorso,…

Art. 7

Accesso agli atti del concorso I candidati ad un concorso possono esercitare il diritto di…

Art. 8

Verbalizzazione delle operazioni concorsuali Di tutte le riunioni della Commissione esaminatrice…

Art. 9

Formazione e approvazione della graduatoria finale. Chiamata in servizio dei vincitori La…

Art. 10

Termini per il deposito di ricorsi Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento per…

Art. 11

Trattamento dei dati personali I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione a…

Art. 12

Entrata in vigore Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica…