Regolamenti interni
Norme transitorie e finali
Norme transitorie e finali con decorrenza il 1° Gennaio 1980
Art. 97
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- Il personale del quarto e quinto livello, in servizio alla data del 1° gennaio 1980, può partecipare ad entrambe le verifiche di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, ovvero ad una sola di esse.
- Il personale di cui al comma 1, in servizio da almeno cinque anni effettivi nei livelli quarto e quinto alla data del 1° luglio 1980, sostiene la prima verifica di incremento di professionalità partecipando a un corso di aggiornamento e presentando una relazione, secondo le norme dell'articolo 57, ma senza il colloquio finale. La relazione è valutata dalla commissione. Si applica il disposto del comma 5 dello stesso articolo.
- I dipendenti del quinto livello, in servizio alla data del 1° gennaio 1980, sono sottoposti alla verifica di incremento di professionalità di cui al comma 4 dell'articolo 57 dopo undici anni effettivi complessivamente trascorsi nel livello.