1. La Camera dei deputati garantisce, mediante pubblicazione sulla piattaforma digitale su cui svolge le gare, l’accesso diretto alle seguenti informazioni e documenti, se presenti:

    1. i dati identificativi dell’amministrazione;
    2. il bando, con specifica indicazione dell’oggetto;
    3. l'elenco degli operatori invitati a presentare le offerte.
  2. La Camera dei deputati pubblica sulla piattaforma di svolgimento della pirocedura, per tutti i candidati che abbiano presentato un’offerta e che non siano stati definitivamente esclusi, il verbale di aggiudicazione, nonché i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, nonché l’eventuale data di stipula del contratto.
  3. Al momento dell’aggiudicazione, la Camera dei deputati garantisce ai primi cinque operatori in graduatoria la facoltà di visionare le rispettive offerte.
  4. In relazione alla facoltà di cui al comma 3 i documenti di gara prevedono a carico di ciascun operatore economico l’onere di indicare le informazioni, relative alla propria offerta tecnico-economica, per le quali si richiede l’oscuramento ai fini di un successivo accesso agli atti di gara.