Regolamenti interni
Disposizioni attuative
Disposizioni attuative dell'art. 43 - Norme attuative del regime di pubblicità degli atti relativi alle procedure di selezione del contraente svolte dalla Camera dei deputati (Deliberazione del Collegio dei Questori del 25 settembre 2024)
Articolo 1
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- La Camera dei deputati garantisce, mediante pubblicazione sulla piattaforma digitale su cui svolge le gare, l’accesso diretto alle seguenti informazioni e documenti, se presenti:
- i dati identificativi dell’amministrazione;
- il bando, con specifica indicazione dell’oggetto;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare le offerte.
- La Camera dei deputati pubblica sulla piattaforma di svolgimento della pirocedura, per tutti i candidati che abbiano presentato un’offerta e che non siano stati definitivamente esclusi, il verbale di aggiudicazione, nonché i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, nonché l’eventuale data di stipula del contratto.
- Al momento dell’aggiudicazione, la Camera dei deputati garantisce ai primi cinque operatori in graduatoria la facoltà di visionare le rispettive offerte.
- In relazione alla facoltà di cui al comma 3 i documenti di gara prevedono a carico di ciascun operatore economico l’onere di indicare le informazioni, relative alla propria offerta tecnico-economica, per le quali si richiede l’oscuramento ai fini di un successivo accesso agli atti di gara.