Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo III - Disposizioni particolari per i lavori
Sezione II - Disciplina dei lavori di importo complessivo pari o inferiore ad euro 500.000
Articolo 69
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(Lavori di modesta entità)
- I lavori il cui importo complessivo sia pari o inferiore ad euro 500.000 sono disciplinati dal presente articolo. Restano altresì disciplinati dal presente articolo i lavori che, per effetto di variazioni o addizioni, superino in corso d’opera l’importo complessivo di euro 500.000.
- Per ogni lavoro è designato con atto formale dal consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento il dipendente responsabile dell’esecuzione dei lavori. Il dipendente responsabile dell’esecuzione dei lavori è scelto fra i soggetti di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a) in possesso dei requisiti tecnico professionali eventualmente richiesti in ragione della tipologia di lavoro e dell’importo relativo.
- Il dipendente responsabile dell’esecuzione dei lavori:
- cura la progettazione necessaria per l’esecuzione dei lavori, acquisite, ove necessario, le informazioni dal Responsabile per la sicurezza sul lavoro;
- è responsabile per l’accettazione dei materiali prodotti dall’appaltatore, secondo i princìpi vigenti nell’ordinamento generale dello Stato;
- intrattiene i rapporti con il soggetto contraente per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei lavori, al fine di assicurare la conformità dell’opera commissionata alle prescrizioni contrattuali, sulla base delle disposizioni a lui impartite dal consigliere Capo del Servizio competente; a tal fine riferisce al consigliere Capo del Servizio, cui spetta la decisione in merito, su tutte le modifiche al progetto che si rendano necessarie in corso d’opera;
- predispone e sottoscrive i documenti, anche contabili, concernenti le diverse fasi dell’esecuzione dei lavori.
- Il consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento può comunque affidare ai soggetti di cui all’articolo 63, comma 2, lettera b), secondo le modalità previste nel medesimo articolo, uno o più livelli di progettazione e l’eventuale coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. In tal caso il dipendente responsabile dell’esecuzione dei lavori coordina le attività istruttorie necessarie al fine della redazione dell’eventuale piano di sicurezza e di coordinamento, acquisite le informazioni necessarie dal Responsabile per la Sicurezza sul lavoro; procede, quindi, alla verifica e alla ratifica del progetto.
- Il consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento, qualora lo ritenga necessario, può comunque affidare ai soggetti di cui all’articolo 63, comma 2, lettera b), secondo le modalità previste nel medesimo articolo, l’incarico di direzione lavori e l’eventuale coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tal caso le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 del presente articolo sono svolte dal direttore dei lavori, che provvede altresì alle altre attività di cui all’articolo 66.
- I lavori sono affidati nel rispetto delle disposizioni del capo II. I lavori possono eseguirsi mediante somministrazione di liste di manodopera e materiali, a corpo ed a misura.
- Si applicano le disposizioni dell’articolo 51 in tema di varianti.