1. L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura, dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano per età.
  2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori secondo il criterio previsto nel comma 1. In loro mancanza, si scelgono i deputati più giovani.