Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo II - Del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei presidenti di Gruppo
Art. 12 (*)
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- Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.
- L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.
- L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
- a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
- b) l'amministrazione e la contabilità interna;
- c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
- d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
- e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
- f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.
- L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.
- Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.
- Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.
- L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.
- L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.
NOTE:
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 7 luglio 2009.
Testo del 1971 | Modificato il 16.12.98 | Modificato il 7.07.09 |
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1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno. | 1. Identico | 1. Identico |
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito Comitato. | 2. Identico | 2. Identico |
3. L'Ufficio di Presidenza, con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera; emana le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento degli uffici, alla carriera giuridica ed economica ed alla disciplina dei dipendenti della Camera; decide in via definitiva i ricorsi che attengono allo stato e alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti della Camera; delibera sulle condizioni di ammissibilità degli estranei nella sede della Camera. | 3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti: a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera; b) l'amministrazione e la contabilità interna; c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari; d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescienza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio; e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera; f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima. |
3. Identico |
(Si veda il comma 3) |
4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera. | 4. Identico |
(Si veda il comma 3) |
5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera. | 5. Identico |
(Si veda il comma 3) |
6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. | 6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi. |
4. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 60. | 7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60. | 7. Identico |
5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea. | 8. Identico | 8. Identico |