• 01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.(*)
  • 1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.(**)
  • 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.(**)
  • 3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.
  • 4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
  • 5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate .(***)

(*) Comma aggiunto il 25 settembre 2012 ed entrato in vigore il 12 ottobre 2012. 

(**) Con modifica approvata il 30 novembre 2022, entra in vigore a decorrere dalla XX legislatura, il numero minimo necessario per costituire un Gruppo parlamentare è stato ridotto a quattordici e conseguentemente al comma 2 è stata approvata la modifica di coordinamento con tale riduzione.

(***) Comma aggiunto il 24 settembre 1997 e modificato il 4 novembre 1997. Con modifica approvata il 30 novembre 2022, che entra in vigore a decorrere dalla XX legislatura, il numero minimo necessario per costituire una componente politica in seno al Gruppo misto ai sensi del primo periodo del comma 5 è stato ridotto a sette e quello richiesto per costituire la componente delle minoranze linguistiche di cui all'ultimo periodo del comma 5 è stato ridotto a due. 

Composizione dei Gruppi parlamentari
Testo del 1971 Modificato il 24.09.97 e 04.11.97 Modificato il 25.09.12
    01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 1. Identico 1. Identico
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. 2. Identico 2. Identico
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. 3. Identico 3. Identico
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 4. Identico 4. Identico
  5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. 5. Identico