1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.
  2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.
  3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o quattordici deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.
  4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.
  5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.
  6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
  7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

(*) Capo approvato il 14 novembre 1981.

(**) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

 

Disegni di legge di conversione di decreti-legge
Approvato il 14 novembre 1981 Modificato il 29.09.1983 Modificato il 28.02.1990
(per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988)
Modificato il 24.09.1997 Modificato il 30.11.2022

Capo XIX-bis

dei disegni di legge di conversione di decreti-legge

Identico

Identico

Identico

Identico

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia in aula nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'assemblea delibera per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

1. Identico

1. Identico

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

2. In ogni caso il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al comma precedente alla commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 75. La commissione esprime il proprio parere, scritto e motivato, sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione entro e non oltre il termine di tre giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, nominando un relatore per la eventuale discussione pregiudiziale in assemblea.

2. Identico

2. Identico

 

 

 

 

 

2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.

 

2. Identico

3. Qualora la commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione per scrutinio segreto, sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio gruppo. Qualora la commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di due presidenti di gruppo o di trenta deputati, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di due presidenti di gruppo o di trenta deputati e la votazione da parte dell'assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto.

3. Qualora la commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione per scrutinio segreto, sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio gruppo. Qualora la commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la votazione da parte dell'assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto.

3. Qualora la commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegua la verifica del numero legale sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio gruppo. Qualora la commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la votazione da parte dell'assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto.

3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o quattordici deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

 

 

 

4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

 

4. Identico

4. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma precedente è condizione per l'ulteriore prosecuzione della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo.

4. Identico

4. Identico

 

 

5. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali di merito o sospensive né ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

5. Identico

5. Identico

(Si veda il comma 3)

 

6. Scaduto il termine per riferire di cui all'articolo 81, i disegni di legge di conversione di decreti-legge sono presi in considerazione ai fini della programmazione dei lavori anche se la commissione non ne abbia concluso l'esame in sede referente.

6. Identico

6. Identico

 

 

7. E' in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione dal Senato del disegno di legge di conversione, di modificare i termini di cui ai commi precedenti.

7. Identico

7. Identico

5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.

 

5. Identico

 

 

 

6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

6. Identico

8. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

8. Identico

8. Identico

7. Identico

 

7. Identico