Norme essenziali
Parte seconda - Procedimento Legislativo
Capo XX - Dei Progetti di Legge Costituzionale
Art. 97
.
- Nella prima deliberazione, prevista nell'art. 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria.
- Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.
- Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del comma 2 dell'articolo 70.