1. Nella prima deliberazione, prevista nell'art. 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria.
  2. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.
  3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del comma 2 dell'articolo 70.