1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.
  2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente.