Norme essenziali
Parte seconda - Procedimento Legislativo
Capo XXV - Delle Petizioni
Art. 109
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- Le petizioni pervenute alla Camera, anche in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento, sono esaminate dalle Commissioni competenti. (*)
- L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.
- Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.
(*) Comma modificato il 16 ottobre 2024.
Testo del 1971 | Modificato il 16.10.2024 |
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1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti. |
1. Le petizioni pervenute alla Camera, anche in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento, sono esaminate dalle Commissioni competenti. |
2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno. |
2. Identico |
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.
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3. Identico |