Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXXII - Delle Inchieste Parlamentari
Art. 141
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- Quando la Camera decide di procedere ad un'inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.
- La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le Commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere congiuntamente.