1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.
  2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.
  3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.
  4. Delle sedute delle Commissioni è redatto oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.
  5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta un'indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato, affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.