Regolamenti interni
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 5
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(Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza. Ferie, festività soppresse e recuperi)
- Il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, comprensivo degli elementi accessori, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze, fisse e periodiche, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica professionale e di pari anzianità.
- In caso di maternità, dalla data da cui decorre l'astensione ovvero l'interdizione obbligatoria della dipendente, e fino al compimento del primo anno di età del bambino, alla disciplina del rapporto a tempo parziale è sostituita, e si applica a tutti gli effetti, la disciplina vigente in materia di maternità.
- Il dipendente ammesso a rapporto di lavoro a tempo parziale deve, di norma, usufruire di tutte le ferie, festività soppresse e recuperi residui prima dell'inizio dell'anno di lavoro a tempo parziale; qualora ciò non sia stato possibile per eccezionali e motivate ragioni di servizio, i giorni di ferie e di festività soppresse saranno riportati sull'anno successivo nei limiti di cinque e valutati in proporzione all'orario di lavoro praticato nell'anno precedente. I residui giorni di ferie saranno accantonati a fine carriera.