(Riduzioni ed eccedenze di orario)

  1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può fruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, ulteriori riduzioni dell'orario di servizio, salvo che si tratti di benefici previsti obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro eccedenti il limite orario di cui al comma 1 dell'articolo 4. Eventuali eccedenze di prestazione oraria devono essere riassorbite entro la conclusione dello stesso mese.