Regolamenti interni
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 100
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024, fatto salvo quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4.
- Le disposizioni degli articoli 2, 7 e 8 si applicano a decorrere dalla predisposizione del bilancio annuale di previsione relativo all’anno 2025 e del conto consuntivo per l’anno 2024.
- L’inventario dei beni mobili della Camera è aggiornato entro il 31 dicembre 2024 sulla base delle disposizioni dell’articolo 37.
- Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dal Collegio dei Questori ai sensi degli articoli 60, comma 2, e 61, comma 9, la consultazione degli operatori economici ai fini degli affidamenti dei contratti di valore corrispondente a quello indicato al medesimo articolo 61, commi 2, 3 e 4, è svolta secondo le modalità e i criteri comunicati, di volta in volta, al Collegio dei Questori in sede di autorizzazione della spesa, nel rispetto dei princìpi della legislazione vigente.