(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024, fatto salvo quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4.
  2. Le disposizioni degli articoli 2, 7 e 8 si applicano a decorrere dalla predisposizione del bilancio annuale di previsione relativo all’anno 2025 e del conto consuntivo per l’anno 2024.
  3. L’inventario dei beni mobili della Camera è aggiornato entro il 31 dicembre 2024 sulla base delle disposizioni dell’articolo 37.
  4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dal Collegio dei Questori ai sensi degli articoli 60, comma 2, e 61, comma 9, la consultazione degli operatori economici ai fini degli affidamenti dei contratti di valore corrispondente a quello indicato al medesimo articolo 61, commi 2, 3 e 4, è svolta secondo le modalità e i criteri comunicati, di volta in volta, al Collegio dei Questori in sede di autorizzazione della spesa, nel rispetto dei princìpi della legislazione vigente.