Regolamenti interni
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 98
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(Aggiornamento dei valori)
- I valori indicati nel presente regolamento possono essere adeguati con deliberazione del Collegio dei Questori, anche tenuto conto dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale.
- Gli importi riportati nel presente regolamento sono espressi al netto delle eventuali imposte, ad esclusione di quelli di cui al titolo I, II e III, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 6.