(Aggiornamento dei valori)

  1. I valori indicati nel presente regolamento possono essere adeguati con deliberazione del Collegio dei Questori, anche tenuto conto dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale.
  2. Gli importi riportati nel presente regolamento sono espressi al netto delle eventuali imposte, ad esclusione di quelli di cui al titolo I, II e III, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 6.