Regolamenti interni
Art. 1
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(Modulo organico)
- L'Avvocatura, istituita ai sensi dell'articolo 38 del regolamento dei Servizi e del personale, nell'ambito della autonomia amministrativa della Camera dei deputati e nel rispetto della disciplina legislativa sulla professione forense, è organizzata secondo il seguente modulo organico:
- Avvocati addetti, individuati tra i Consiglieri parlamentari della professionalità generale in possesso del titolo professionale ed assegnati dal Segretario generale in via esclusiva alle attività della Avvocatura;
- personale stabilmente assegnato all'Avvocatura con mansioni di documentazione legale, supporto amministrativo e attività di segreteria;
- All'Avvocatura è preposto un consigliere Capo Servizio, designato tra i Consiglieri parlamentari del ruolo generale in possesso del titolo professionale di Avvocato;
- Il Capo dell'Avvocatura e gli Avvocati addetti sono iscritti all'Albo degli avvocati, Elenco Speciale - Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36. Nell'esercizio dell'attività legale non sono ordinati gerarchicamente.
- Con circolare del Segretario generale possono essere chiamati a collaborare con l'Avvocatura, per attività di studio e ricerca, Consiglieri parlamentari della professionalità generale in possesso di specifici requisiti professionali.