(Rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con Avvocati esterni)

1. L'Avvocatura si avvale, anche su richiesta degli Organi della Camera e del Segretario generale, dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera dei deputati - nominato con decreto del Presidente della Camera, previa autorizzazione dell'Avvocato Generale dello Stato - per l'attività di consulenza nonché per la rappresentanza ed assistenza in giudizio dell'Amministrazione, in tutte le sedi interne ed esterne, secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

2. L'Avvocatura, in relazione alla particolare natura delle questioni da trattare, può avvalersi altresì delle prestazioni professionali di Avvocati esterni, individuati, su proposta del Capo dell'Avvocatura stessa, dal Segretario generale, che autorizza la relativa spesa a valere sull'apposito stanziamento di bilancio.

3. Le parcelle relative all'attività professionale prestata dagli Avvocati esterni sono liquidate, previo accertamento della regolare esecuzione operato dal consigliere Capo dell'Avvocatura, sulla base del tariffario forense o secondo gli accordi definiti in sede di affidamento dell'incarico.

4. In relazione alla tipologia della materia e alla particolare competenza posseduta, possono essere conferiti, mediante convenzione, incarichi continuativi di consulenza ed assistenza ad Avvocati esterni, individuati dal Segretario generale sentito il consigliere Capo dell'Avvocatura. La relativa spesa è preventivamente autorizzata dal Collegio dei deputati Questori.

5. L'attività prestata da professionisti esterni non può in alcun modo dar luogo alla instaurazione di rapporto lavorativo subordinato.