La legge 21 dicembre 2005, n. 270 ha introdotto un sistema per l'elezione della Camera dei deputati di tipo interamente proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale, che sostituisce quello misto precedentemente in vigore.
617 deputati sono eletti nel territorio nazionale in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate nelle 26 circoscrizioni; un deputato viene eletto con metodo maggioritario nel collegio uninominale della Valle d'Aosta; i restanti 12 deputati sono eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite dalla legge n. 459 del 2001 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104 del 2003).
Per quanto concerne le candidature, la nuova disciplina prevede che i partiti politici che intendono presentare liste di candidati possono collegarsi tra loro in coalizioni; i partiti che si candidano a governare depositano inoltre il loro programma e indicano il nome del loro leader.
Quanto alle modalità di votazione, l'elettore esprime un solo voto per la lista prescelta; non è previsto alcun voto di preferenza.
I seggi sono ripartiti proporzionalmente in ambito nazionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge. Sono ammesse alle ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti, le liste rappresentative di minoranze linguistiche con almeno il 20% dei voti della circoscrizione e la lista che abbia conquistato più voti tra quelle che non hanno conseguito il 2% dei voti. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a livello nazionale.
Alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle raggiungere il numero di seggi in questione.
Le varie fasi della distribuzione dei seggi proporzionali sono le seguenti:
- si accerta, nelle circoscrizioni e in ambito nazionale, il totale dei voti conseguiti da ciascuna coalizione o singola lista non collegata e si individua quale di esse ha ottenuto a livello nazionale il maggior numero di voti ai fini dell'attribuzione dell'eventuale premio di maggioranza
- si individuano le coalizioni di liste e le liste non collegate che, superando le soglie di sbarramento, sono ammesse all'assegnazione dei seggi
- si determina su base nazionale il numero di seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste o lista non collegata che ha superato la soglia di sbarramento. La ripartizione è effettuata in proporzione ai voti ottenuti con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti
- si verifica se la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il più alto numero di voti ha conseguito 340 seggi
- in caso positivo, il premio di maggioranza non trova applicazione. I seggi spettanti a ciascuna coalizione sono assegnati alle liste ammesse al riparto che le compongono. Si procede quindi a distribuire in ogni circoscrizione i seggi assegnati in sede nazionale a ciascuna lista ammessa
- se nessuna coalizione di liste o lista non collegata ha ottenuto almeno 340 seggi, si attribuisce a quella di esse più votata il premio di maggioranza, consistente in un numero di seggi pari alla differenza tra 340 e il numero di seggi ad essa assegnati sulla base della ripartizione proporzionale. I 277 seggi rimanenti sono distribuiti tra le altre coalizioni o liste non collegate secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti
- si proclamano, nelle diverse circoscrizioni, i candidati eletti secondo l'ordine di successione fissato in ciascuna lista. Se la lista dei candidati è esaurita, si attinge, nell'ordine, alla medesima lista in un'altra circoscrizione, ad un'altra lista della stessa coalizione presentata nella circoscrizione originaria, ovvero in un'altra circoscrizione.