Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo IV - Delle Giunte
Art. 18-bis (*)
.
- Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.